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IL MANDATO D’ARRESTO EUROPEO |
Presentazione del mandato d’arresto
europeo: cos’è e come si applica
(di Eugenio Selvaggi) |
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La legge 12 aprile 2005, n. 69, recante
“disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro…relativa
al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri”, è pubblicata in GU n.98 del 29 aprile 2005 (v. documentazione
reperibile su questo sito).
La decisione quadro approvata dal Consiglio dell’Unione
europea il 13 giugno 2002 (v.doc.ne), della quale la legge costituisce
appunto attuazione, ha inteso sostituire, tra i venticinque
Paesi membri dell’Unione, il sistema dell’estradizione
con quello di una consegna “semplificata” dei ricercati, fondata
sul principio del mutuo riconoscimento. Tale principio vuol dire
essenzialmente: in uno spazio giudiziario comune le decisioni giudiziarie
devono circolare liberamente sulla base di un riconoscimento reciproco
che si fonda su principi di civiltà giuridica condivisi.
Secondo l’impostazione classica e tradizionale, l’estradizione
consiste nella consegna di una persona ricercata (per processarla o per
farle scontare una pena) da una giurisdizione a un’altra giurisdizione;
all’origine costituiva una forma di favore da uno Stato ad un altro,
prevalentemente basata su ragioni politiche. Progressivamente essa si
è andata evolvendo verso forme “giurisdizionalizzate”,
con il risultato di mettere l’individuo (più) al centro di
un rapporto che, tuttavia, resta(va) un rapporto tra Stati, cioè
tra Governi.
Se questo sistema si giustificava nei rapporti tra Stati “diversi
e lontani” per tradizioni culturali e giuridiche -esistessero o
meno trattati internazionali a regolarli- esso non è apparso più
adeguato alla realtà costituita dall’Unione europea, all’interno
della quale le frontiere sono state ormai da tempo eliminate.
Richiamandosi quindi al già riferito principio del mutuo riconoscimento,
l’Unione europea ha deciso di sostituire questo meccanismo tradizionale
con un sistema di consegna più rapido e semplificato.
Sicché la consegna dei latitanti avrà per l’Italia
tre regimi: 1. quello con Stati membri dell’UE (mandato
di arresto europeo-MAE); 2. quello con Paesi i cui rapporti sono regolati
da convenzioni o trattati internazionali (A. con i Paesi legati dalla
convenzione europea di estradizione del 1957, come ad es. la Svizzera;
B. con Paesi legati da trattati bilaterali, come ad es. gli USA); 3. quello
con Paesi tra i quali non vi è accordo internazionale come ad es.
l’Iran.
Si tratta, quella del MAE, di una semplificazione delle procedure ma implica
anche e soprattutto una nuova filosofia: il rapporto non è
più tra Stati-Governi bensì tra autorità giudiziarie;
in particolare sarà solo l’a.g. (per noi: la Corte d’
appello) a decidere sulla consegna verso l’estero mentre il Ministro
non avrà alcun potere (e il ministero della giustizia si riduce
a un mero canale di trasmissione delle richieste). Insomma: si è
completato il processo di giurisdizionalizzazione della consegna dei ricercati. |
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La decisione quadro. La decisione quadro
(DQ) è un atto dell’Unione europea previsto dall’art.34
del Trattato dell’Unione europea (TUE). La decisione quadro obbliga
gli Stati quanto al risultato, rimanendo questi liberi di trovare i mezzi
e il modo per perseguirlo; insomma la decisione quadro non è immediatamente
applicabile negli Stati membri (SM). Va peraltro segnalata la sentenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 giugno 2005
nel caso Pupino (v. Guida diritto n.26/05) che ha affermato il principio
che la decisione quadro impone una interpretazione delle norme interne
da parte dei giudici nazionali conforme alla decisione stessa. Da ciò
la possibilità di una verifica circa l’esatto adempimento
da parte degli SM di quanto imposto dalla DQ, all’interno dei meccanismi
previsti dall’ordinamento dell’UE (tra gli altri, appunto,
la devoluzione alla Corte di giustizia delle comunità europee come
richiesta di interpretazione pregiudiziale).
La decisione quadro contiene un preambolo, composto da “considerando”,
che sono applicabili dall’a.g., vuoi se direttamente esecutivi vuoi
se utilizzabili per l’ermeneusi.
La DQ, poi, contiene anch’essa norme di immediata applicazione e
norme che richiedono un’attuazione (se normativa o meno dipende
dagli ordinamenti giuridici) da parte degli SM. Nel caso della incompatibilità
tra le disposizione della DQ e quelle della legge nazionale di attuazione
si pone anche in questo caso la possibilità di un controllo-verifica-sindacato. |
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I rapporti con l’estradizione. I
rapporti con l’estradizione possono essere di due tipi: 1. rapporti
tra richieste concorrenti, in passivo (richiesta di consegna per MAE e
richiesta di estradizione da Paese terzo): la DQ e la legge regolano questo
punto (e qui è stabilita la competenza del Ministro); 2. nella
procedura attiva: i due sistemi (MAE e estradizione) sono destinati, almeno
nel breve periodo, a convivere, perché può darsi il caso
di richieste che devono essere avanzate nei confronti di persone alcune
delle quali si trovano in un Paese dell’UE mentre altre siano localizzabili
in territori extra UE.
In via generale va rilevato, quanto ai rapporti tra il precedente sistema
di estradizione e il nuovo sistema di consegna, che si tratta di istituti
non incompatibili, perché il secondo si muove nell’alveo
del primo, con la conseguenza che l’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale
svolta con riferimento al primo mantiene la sua validità anche
con riferimento al MAE, naturalmente laddove compatibile. La ragione di
ciò è evidente: si tratta comunque di consegnare una persona
alla giurisdizione dello Stato in cui il reato è stato commesso
o dove la persona è stata condannata. Del resto militano in tal
senso non solo i lavori preparatori della DQ e altri strumenti giuridici
dell’UE, ma anche diversi dati testuali rinvenibili proprio nella
DQ. La stessa legge di attuazione (art.39), poi, stabilisce che le norme
del codice di procedura penale sull’estradizione si applicano, in
quanto compatibili.
Sul piano esemplificativo può qui indicarsi una conseguenza: come
non era possibile con l’estradizione così pure non sarà
possibile emettere un MAE che poggi su una misura cautelare diversa da
quella della custodia in carcere (nel campo dell’estradizione la
ragione di ciò va individuata nel fatto che non tutti gli ordinamenti
conoscono la misura degli arresti domiciliari). Va rilevato che, sul punto,
la legge di attuazione adotta una diversa soluzione. |
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Quali innovazioni rispetto all’estradizione.
Occorre, naturalmente, distinguere tra consegna attiva e consegna passiva
(concetti corrispondenti a quelli tra estradizione attiva e estradizione
passiva; la distinzione tra consegna processuale e consegna esecutiva
rileva ad altri fini).
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CONSEGNA PASSIVA |
Il MAE viene inviato direttamente dall’a.g. straniera.
Si tratta di un modulo previsto anche nella sua redazione formale nella
stessa DQ, che ha come presupposto un provvedimento restrittivo interno
allo Stato che emette il MAE. Il canale può essere altresì
(lo è quando la persona deve essere localizzata) il sistema SIS-Schengen
o l’Interpol; competenze sono previste anche in capo alla Rete giudiziaria
europea (in Italia presso le Procure Generali) e a Eurojust. In via normale
sarà una trasmissione diretta tra aa.gg. straniere. Ma: la legge
prevede che il MAE debba passare attraverso il ministero. Sarà poi
questo a trasmetterlo alla Corte d’Appello (e non più al Procuratore
Generale, che quindi non dovrà fare alcuna requisitoria in questa
fase) per la sua esecuzione (previo parere da richiedere al PG). Le scansioni
successive sono regolate puntualmente dalla legge o dalla DQ (anche qui
bisognerà distinguere a seconda che vi sia un arresto operato dalla
polizia oppure no).
I motivi di rifiuto costituiscono un punto fondamentale
nella decisione circa la consegna. La DQ ne prevede di obbligatori e di
facoltativi; la legge italiana di attuazione li prevede tutti obbligatori.
Vi sono poi altre condizioni o presupposti per la consegna
(o per il rigetto della domanda). Alcuni sono previsti dalla DQ. Altri sono
previsti solo dalla legge italiana. Ad esempio l’art. 6 co. 3 prevede
che non si dia luogo alla consegna se non viene trasmesso, insieme con il
MAE, il provvedimento restrittivo nazionale (adempimento non previsto dalla
DQ; l’a.g straniera potrebbe quindi rifiutarsi).
L’art.17 co. 4 della legge prevede che non si dia luogo alla consegna
in assenza di gravi indizi di colpevolezza. Anche questa
condizione non è prevista dalla DQ; inoltre sembra andare in senso
opposto a quello che è il sistema attuale dell’estradizione
(quanto meno in base alla convenzione europea del 1957), che esclude l’esame
sugli indizi di colpevolezza, essendo tale accertamento rimesso al giudice
del fatto (cfr. art. 705 co. 1 e 696 cpp), così come pure non si
da luogo alla consegna (v. art. 18 co. 1 lett. b e c) nel caso sussistano
cause di giustificazione.
Nel caso la richiesta di consegna abbia a oggetto un cittadino,
sarà possibile inserire la condizione del suo (ri)trasferimento in
Italia per scontare l’eventuale condanna. Ove, invece, la richiesta
poggi su una condanna definitiva, la consegna potrà essere rifiutata
a condizione che la pena venga eseguita nello Stato.
I tempi sono serrati. La consegna è prevista nei termine di 60 giorni
(prorogabili fino a un massimo di 90 giorni). |
L’ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA
INCRIMINAZIONE |
E’ l’innovazione più rilevante, anche se
non sembra sia stata correttamente intesa. Per la verità non sembra
esatto concludere nel senso che con il MAE si potrà consegnare la
persona ricercata anche se manca la doppia incriminazione. A ben guardare
si è solamente inteso eliminare quella verifica sulla previsione
bilaterale del fatto come reato, e ciò sul presupposto che i reati
elencati nella lista delle 32 categorie che appaiono nell’art.2 paragrafo
2 della DQ (per gli altri resta tale verifica) costituiscono per tutti gli
Stati membri dell’UE ipotesi criminose, secondo una valutazione operata
ex ante. Naturalmente il giudice dell’esecuzione dovrà verificare
l’esatta riconducibilità del caso concreto a uno dei reati
di cui alla lista. Il punto, comunque, è assai controverso in dottrina. |
CONSEGNA ATTIVA |
E’ la parte che ha visto le modifiche
più consistenti: organo di emissione del MAE sarà il GIP
che ha emesso il provvedimento restrittivo (o il p.m. dell’esecuzione).
Ancora una volta il canale sarà il ministero della giustizia. Sparisce
il sistema della diffusione delle ricerche in campo internazionale così
come regolato dall’ art. 720 del cpp (in particolare viene meno
la competenza del P.G.).
Come è noto, il Ministro della giustizia, in virtù dei poteri
attribuitigli dalla legge in materia di estradizione, si è sempre
uniformato al principio secondo cui non avrebbe avanzato domanda di estradizione
nel caso di condanne recanti una pena definitiva inferiore a quattro anni
di reclusione. Anche tenuto conto del fatto che sovente i due sistemi
del mandato d’arresto europeo e dell’estradizione convivranno,
non sembra inopportuno che le autorità giudiziarie dell’esecuzione
continuino ad osservare tale principio; ciò anche al fine di evitare
l’inoltro di un numero eccessivo di mandati di arresto, che inevitabilmente
finirebbero per pregiudicare o ritardare l’esecuzione di quelli
cui si sia ritenuto di annettere primaria rilevanza. |
REGIME TRANSITORIO – TEMPO
DI COMMISSIONE DEL FATTO |
. Il MAE si applica per tutti i reati che rientrano nella
soglia punitiva stabilita dalla DQ (e dalla legge). La legge italiana si
applica alle richieste relative a mandati emessi e ricevuti dopo la sua
entrata in vigore; MA: si applica alle richieste in passivo solo quanto
ai reati commessi successivamente al 7 agosto 2002; per i reati commessi
in precedenza continueranno ad applicarsi le norme sull’estradizione
(sempre in passivo: cioè l’Italia continuerà ad applicare
il vecchio sistema dell’estradizione). La consegna ai sensi dell’art.8
della legge (cioè senza verifica della doppia incriminazione) sarà
possibile solo per le richieste relative a fatti commessi dopo l’entrata
in vigore della legge (potrà però essere possibile quella
prevista dall’art.7, che prevede, appunto, la verifica della doppia
incriminazione). |
INTERPRETAZIONE |
Il momento applicativo è il risultato
della sintesi tra la legge italiana, la decisione quadro e altre norme
pertinenti (ad es. quelle costituzionali, che potranno costituire il parametro
della conformità a costituzione delle norme interne; va rilevato
in proposito che la stessa decisione quadro fa salvi i principi fondamentali
riconosciuti dalle costituzioni degli Stati membri). L’interpretazione
potrà risolvere anche questioni relative a contrasti tra la DQ
e la legge di attuazione. Gli strumenti risolutivi dovrebbero essere quelli
apprestati dall’ordinamento: una questione di legittimità
costituzionale (ad es. con riferimento all’art.11 e 117 cost: violazione
mediata) o una richiesta di interpretazione pregiudiziale rivolta alla
Corte di giustizia (ciò secondo la previsione contenuta nell’art.35
del TUE). |
APPLICAZIONE |
L’applicazione del nuovo istituto
non sarà semplice, almeno all’inizio. Per tale motivo si
consiglia di consultare la documentazione pertinente, dove può
essere reperito il modulo per il MAE in format elettronico-word, e i moduli
A e M-rinforzato, che dovranno essere utilizzati per l’inoltro via
sistema SIS-Schengen (il format indicato può essere utilizzato
altresì per la diffusione via Interpol).
Al riguardo va segnalato che nel sito www.giustizia.lazio.it,
alla sezione riservata alla Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di appello, sono state inserite informazioni utili sul mandato d’arresto
europeo, insieme con la documentazione indispensabile per la sua applicazione. |
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Eugenio Selvaggi |
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P.S.: Questa presentazione è
stata redatta nel 2005, data di entrata in vigore della legge. n. 69/05.
Essa è stata lasciata inalterata perché: 1. in gran parte
tuttora valida; 2. “fotografa” la situazione a quella data
(maggio 2005). Dovranno, tuttavia, essere tenute presenti le novità
che risultano, in particolare, dalla giurisprudenza nel frattempo intervenuta;
tra questa si segnala la decisione della Corte di giustizia delle Comunità
europee (CGCE) sul MAE del 3 maggio 2007 (che risponde alla domanda di
interpretazione pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale belga;
entrambe riportate nel MATERIALE); quella della House of Lords del febbraio
2007; le numerose sentenze della nostra Corte di cassazione (alcune delle
quali si trovano riportate in questo sito; va evidenziata l’opportunità
di leggere le relative decisioni, atteso che ciascuna di esse risolve
più di una questione) e, in particolare, quella SU, 30/01/2007,
n.4614 (in Guida diritto, n.10/2007, p.43); è stata inserita altresì
una rilevante decisione in materia estradizione sulla questione dei termini
massimi di custodia cautelare una volta che l’estradizione sia stata
postergata per soddisfare la giustizia interna (Cass. SU, 28 novembre-18
dicembre 2006 n.41540, Stosic (in Guida diritto n.12/2007, p.73). Ulteriori
aggiornamenti riguardano l’adesione della Romania e della Bulgaria
al MAE, susseguente all’entrata di questi Paesi nell’Ue. Si
segnala, infine, il Resoconto della riunione sul MAE tenutasi presso la
Procura generale di Roma nel maggio 2007 (v. sotto Circolari PG-Roma).
Ancora: l’importante sentenza Pupino della Corte di giustizia delle
Comunità europee del 16 giugno 2005 (in Guida diritto, n.26/2005)
in cui è stato stabilito l’importante principio secondo cui
il giudice nazionale deve interpretare l’ordinamento interno in
modo conforme alla decisioni quadro dell’Ue (principio seguito dalla
decisione della House of Lords citata prima).
NB: la legge italiana di attuazione del MAE è stata oggetto del
rapporto della Commissione Ue, consultabile al sito www.ec.europa.eu/justice-home/doc-centre/criminal/doc/sec-2006-079-en.pdf.
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